Perché non è necessario allegare la copia della carta d’identità ai documenti firmati con firma elettronica?

Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 21, com. 2).

Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 38, com. 2):

apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!

Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.

Pagina aggiornata il 25/06/2025

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