Quali sono i formati di firma accettati dallo sportello telematico?

Con l’applicazione del Regolamento comunitario 23/07/2014, n. 910 In materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE conosciuto come Regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), sono state apportate modifiche, sostituzioni o abrogazioni alle norme degli stati membri dell’UE che risultavano incongruenti con il Regolamento.

La Determinazione AgID d17/05/2019, n. 121 ha approvato le linee guida sulla generazione di certificati, firme e sigilli elettronici e validazioni temporali elettroniche qualificate in cui:

– si integrano le indicazioni della Decisione di esecuzione della Commissione UE 08/09/2015, n. 1506 che specifica i formati delle firme elettroniche avanzate e i sigilli avanzati che devono essere riconosciuti dal settore pubblico
– si revoca la Deliberazione CNIPA 21/05/2009, n. 45.

L’inserimento di queste norme rende obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni l’accettazione dei documenti firmati elettronicamente in uno dei seguenti formati previsti dalla Decisione di esecuzione della Commissione UE 08/09/2015, n. 1506:

CAdES (P7M)
PAdES (PDF)
XAdES (XML).

Lo sportello telematico, di conseguenza, accetta documenti firmati in tutti i formati ammessi. Le firme possono essere apposte con un certificato di un Paese dell’Unione Europea conforme al regolamento eIDAS.

Attenzione: fanno eccezione le istanze SUAP da trasmettere a ComUnica StarWeb, per le quali è ammessa la sola firma in formato CAdES.

Pagina aggiornata il 25/06/2025

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