A seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 dell’art. 93, “Carta di esercizio e Attestazione annuale”, della Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 23 “Testo Unico di commercio” il rilascio della concessione di suolo pubblico per partecipare a fiere, mercati, fiere promozionali, manifestazioni fieristiche straordinarie è subordinato, tra l’altro, al possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale.
La Carta di esercizio (comma 3 dell’art. 93 L.R. n. 23/2018) è un documento identificativo dell’Operatore ambulante nel quale sono indicati i dati dell’impresa, quali: l’iscrizione alla Camera di Commercio, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), (qualora dovuta), oltre a tutti i dati relativi ai titoli autorizzatori (attinenti a posteggi fissi, itineranti e presso fiere) in possesso dell’Operatore.
La Carta di esercizio è compilata in forma di autocertificazione dallo stesso Operatore o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L’Operatore ambulante è tenuto, tra l’altro, ad aggiornarla in caso di modifica dei dati in essa presenti, entro 90 (novanta) giorni dall’intervenuta modifica.
L’Attestazione annuale (comma 4 dell’art. 93 L.R. n. 23/2018) è un documento con il quale il Comune (o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), su apposita richiesta dell’Operatore ambulante, attesta l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, previa verifica del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Gli Operatori commerciali ambulanti dovranno ottenere l’Attestazione entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno esibirla a richiesta degli organi di controllo.
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