L’art. 94, della Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 23 “Testo Unico di commercio” ha previsto che: “Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 e' dichiarato decaduto:
d) qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza. 2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 23/2018 le parole "per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare" sono autenticamente interpretate dall'art. 2, comma 1, della L.R. 14 agosto 2019, n. 24, nel senso che il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e' dichiarato decaduto qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo e in ciascun anno solare, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un mese, ovvero trenta giorni, indipendentemente dalle volte in cui si tiene il mercato.
Il Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio n. 208 del 17-12-2010, all’articolo 13, stabilisce che “Le predette cause di assenza devono essere comunicate al Servizio Mercati appena si verificano, pena la decadenza dell’autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 127/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 settembre 2003, n. 7456).
Il Servizio Mercati e Gestione Spazi Pubblici ha predisposto la modulistica da utilizzare in caso di assenza da giustificare in virtù di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata. Scopri di più scaricando gli allegati.