Procedura ordinaria ai sensi ART. 242 del TUA

Notifica potenziale contaminazione – cosa fare?

 

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento, in riferimento a quanto previsto dall’art. 242 comma 1 del D.Lgs. 152/06, mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione (cfr. Definizioni generali) e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2.

La comunicazione di potenziale contaminazione del sito e il relativo modulo da allegare  (Modello A) va inoltrata alle Autorità territorialmente competenti: Comune di Pescara, Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, ASL di Pescara, Prefettura. Di seguito i recapiti di riferimento:

  • Comune di PESCARA* – Area Città Vivibile – SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – Servizio VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO E QUALITÀ DELLO SVILUPPO – protocollo@pec.comune.pescara.it

* Ente competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.

Il proprietario del sito (o il gestore dell’area) che si identifica come soggetto non responsabile della contaminazione, qualora rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 245 del TUA , inoltrare contestualmente l’apposito Modello A e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La Provincia, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, si attiva per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.

La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Successivamente il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento. E’ opportuno che le attività siano preliminarmente concordate con ARTA Abruzzo, Ente di supporto tecnico, per consentire all’agenzia territorialmente competente (Distretto Provinciale di Chieti) di effettuare le verifiche in contraddittorio propedeutiche alla validazione dell’indagine.

Le risultanze dell’indagine vanno confrontate con le rispettive CSC riportate alla Parte IV Titolo V, Allegato 5, del D.Lgs. 152/06 (per i terreni i riferimenti sono: Tabella 1, colonna A siti ad uso verde pubblico-privato e residenziale, oppure, colonna B siti ad uso commerciale e industriale; per le acque sotterranee il riferimento è la Tabella 2).

In relazione agli esiti dell’indagine preliminare si configurano 2 scenari:

Scenario 1 –  riscontro non superamento CSC
L’art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/06 prevede che il responsabile dell’inquinamento, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC non sia stato superato, provveda a:
a. ripristinare la zona contaminata;
b. darne comunicazione alle Autorità territorialmente competenti (i recapiti sono riportati nella sezione Notifica potenziale contaminazione – cosa fare?) provvedendo ad inoltrare contestualmente: una relazione tecnica descrittiva degli esiti dell’indagine preliminare, unitamente all’apposita modulistica debitamente compilata (MODELLO B), e l’autocertificazione di mancata necessità di bonifica (MODELLO C).
Il ripristino della zona contaminata deve avvenire entro 48 ore dall’invio della comunicazione.
L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al comma 1 dell’art.242, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi 15 giorni.

Scenario 2 – riscontro superamento CSC
L’art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/06 prevede che qualora l’indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento deve attivarsi come segue:
a. darne immediata notizia al Comune e agli Enti competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b. presentare alle predette amministrazioni, entro 30 giorni, il Piano di Caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Il documento va inoltrato unitamente all’apposita modulistica debitamente compilata (MODELLO D).
Il Piano di Caratterizzazione va elaborato in conformità alle indicazioni contenute nei “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06
Entro i 30 giorni successivi il Comune convoca la Conferenza di Servizi per l’approvazione del Piano di Caratterizzazione (con eventuali prescrizioni integrative).
Eseguita l’indagine di caratterizzazione ed ottenuti i relativi risultati analitici, il responsabile dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06, applica per il sito la procedura di Analisi del Rischio sito specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).
Il documento Analisi di Rischio sito-specifica (da presentare entro 6 mesi dall’approvazione del Piano di Caratterizzazione) va elaborato in conformità alle indicazioni contenute:
a. nei “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica” di cui all’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06
b.nel Decreto Legislativo 16/01/2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (art. 2, commi 43 e 43 bis)
Il documento va inoltrato al Comune e agli Enti competenti per territorio, unitamente all’apposita modulistica debitamente compilata (MODELLO E).
Entro i 60 giorni successivi alla ricezione del documento, il Comune convoca la Conferenza di Servizi per l’approvazione dell’elaborato. In caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza.

In relazione agli esiti della procedura di Analisi di Rischio si configurano 2 situazioni:

CASO 1 – riscontro non superamento CSR

CASO 2 – riscontro superamento CSR

Pagina aggiornata il 23/07/2025

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CASO 1 – RISCONTRO NON SUPERAMENTO CSR – Cosa fare?

La Conferenza dei Servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, ai sensi dell’art. 242, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

CASO 2 – RISCONTRO SUPERAMENTO CSR – Cosa fare?

Il soggetto responsabile, successivamente all’approvazione dell’Analisi di Rischio, predispone il Progetto Operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza.

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