- Comune di PESCARA* – Area Città Vivibile – SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – Servizio VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO E QUALITÀ DELLO SVILUPPO – protocollo@pec.comune.pescara.it
* Ente competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.
- Provincia di PESCARA – provincia.pescara@legalmail.it
- Corpo di Polizia Provinciale – poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it
- Regione ABRUZZO – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione Rifiuti – dpc026@pec.regione.abruzzo.it
- A.R.T.A Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti – dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
- ASL di Pescara – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – igienesanita.aslpe@pec.it
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – prefettura.prefpe@pec.interno.it
Le procedure amministrative di cui all’Allegato 4, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 , prevedono i seguenti 3 scenari:
CASO 1 – RIPRISTINO CSC A SEGUITO INTERVENTI DI MISE
Qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, il soggetto responsabile, entro i successivi 30 giorni dall’inoltro della comunicazione di constatazione di una situazione di potenziale contaminazione del sito, trasmette al Comune di Pescara e agli Enti territorialmente competenti la seguente documentazione:
a. relazione tecnica descrittiva degli interventi effettuati;
b. eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento allegando il relativo modulo debitamente compilato (Modello I);
c. richiesta di annullamento della notifica di potenziale contaminazione.
CASO 2 – RISCONTRO NECESSITÀ DI BONIFICA A SEGUITO MISE
Qualora oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile procede scegliendo una delle seguenti alternative:
- Bonifica del sito garantendo il rispetto delle CSC (senza effettuare l’Analisi di Rischio)
- Bonifica del sito garantendo il rispetto delle CSR determinate effettuando l’Analisi di Rischio
In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un Progetto Unico di Bonifica con la descrizione:
a. della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione svolte in conformità alle indicazioni contenute nei “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06.
b. degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente
c. degli interventi di bonifica, selezionati sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
d. riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSC ;
e. riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSR determinate con l’Analisi di Rischio elaborata in adeguamento alle disposizioni contenute nei “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica” di cui all’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e nel Decreto Legislativo 16/01/2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (art. 2, commi 43 e 43 bis)
Il Progetto Unico di Bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.
CASO 3 – RISCONTRO CONTAMINAZIONE FALDA
Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile trasmette alle Autorità competenti un Progetto Unico di Bonifica con la descrizione:
- della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione svolte in conformità alle indicazioni contenute nei “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06;
- degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente
- degli interventi di bonifica, selezionati sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSR determinate con l’Analisi di Rischio elaborata in adeguamento alle disposizioni contenute nei “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica” di cui all’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e nel Decreto Legislativo 16/01/2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (art. 2, commi 43 e 43 bis).
Il Progetto Unico di Bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.