Procedura semplificata ai sensi ART. 249 e allegato 4, parte IV, titolo V del TUA

Riscontro situazione di potenziale contaminazione.

Nel caso in cui si accerti il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), anche di uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali del sito, il responsabile predispone una  comunicazione di constatazione di una situazione di potenziale contaminazione del sito, e la trasmette con il relativo modulo da allegare (Modello A1), alle Autorità territorialmente competenti: Comune di Pescara, Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo, ASL di Pescara, Prefettura. Di seguito i recapiti di riferimento:

  • Comune di PESCARA* – Area Città Vivibile – SETTORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – Servizio VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO E QUALITÀ DELLO SVILUPPO – protocollo@pec.comune.pescara.it

* Ente competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06, così come stabilito dalla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” , art.6 – comma 4, lettera b.

Le procedure amministrative di cui all’Allegato 4, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 , prevedono i seguenti 3 scenari:

CASO 1 – RIPRISTINO CSC A SEGUITO INTERVENTI DI MISE

Qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSCil soggetto responsabile, entro i successivi 30 giorni dall’inoltro della comunicazione di constatazione di una situazione di potenziale contaminazione del sito, trasmette al Comune di Pescara e agli Enti territorialmente competenti la seguente documentazione:

a. relazione tecnica descrittiva degli interventi effettuati;

b. eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento allegando il relativo modulo debitamente compilato (Modello I);

c. richiesta di annullamento della notifica di potenziale contaminazione.

 

CASO 2 – RISCONTRO NECESSITÀ DI BONIFICA A SEGUITO MISE

Qualora oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile procede scegliendo una delle seguenti alternative:

  1. Bonifica del sito garantendo il rispetto delle CSC (senza effettuare l’Analisi di Rischio)
  2. Bonifica del sito garantendo il rispetto delle CSR determinate effettuando l’Analisi di Rischio

In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un Progetto Unico di Bonifica con la descrizione:

a. della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione svolte in conformità alle indicazioni contenute nei “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

b. degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente

c. degli interventi di bonifica, selezionati sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

d. riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSC ;

e. riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSR determinate con l’Analisi di Rischio elaborata in adeguamento alle disposizioni contenute nei “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica” di cui all’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e nel Decreto Legislativo 16/01/2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (art. 2, commi 43 e 43 bis)

Il Progetto Unico di Bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.

 

CASO 3 – RISCONTRO CONTAMINAZIONE FALDA

Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile trasmette alle Autorità competenti un Progetto Unico di Bonifica con la descrizione:

  • della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione svolte in conformità alle indicazioni contenute nei “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” di cui all’Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06;
  • degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente
  • degli interventi di bonifica, selezionati sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    • riduzione dei valori degli inquinanti al di sotto delle CSR determinate con l’Analisi di Rischio elaborata in adeguamento alle disposizioni contenute nei “Criteri generali per l’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica” di cui all’Allegato 1, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e nel Decreto Legislativo 16/01/2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale” (art. 2, commi 43 e 43 bis).

Il Progetto Unico di Bonifica dovrà essere approvato dalle Autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.

Pagina aggiornata il 23/07/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri