F.A.Q.
Domanda 1: rispetto al requisito “corso di aggiornamento “ sono da considerarsi validi anche i corsi aventi come tema il bambino sordo a scuola ( e di conseguenza l’uso della lis nella scuola)?
Risposta : Si.
Domanda 2: la PEC è un dato obbligatorio, siccome non ne posseggo una personale, posso usare quella dell'azienda di famiglia?
Risposta : Si, ma si ricorda che il modulo di domanda deve essere sottoscritto con apposizione di firma autografa o firma digitale.
Domanda 3: per attestato di due prestazioni lavorative di interprete LIS, in simultanea, fanno fede le ricevute che ho emesso ? O sono indispensabili i contratti o lettere di incarico?
Risposta : Sì, sono ammesse quali attestazioni di prestazioni lavorative di interprete LIS anche le ricevute emesse, purché dalle medesime si evinca che la prestazione effettuata è di interpretariato LIS in simultanea.
Domanda 4: gli attestati di prestazioni lavorative devono riportare specificatamente " interprete LIS, in simultanea? "
Risposta: No, non necessariamente ma nella descrizione e/o causale degli attestati di prestazioni lavorative deve evincersi che la prestazione di cui trattasi è “sostanzialmente” di interpretariato LIS in simultanea.
Domanda 5:essendo Interprete Lis ormai da alcuni anni, ho svolto varie prestazioni, dove nessuno mi ha rilasciato alcun attestato. E’ possibile presentare un’autocertificazione dove si evidenziano le attività svolte?
Risposta: le attestazioni relative alle prestazioni svolte nell’ultimo quinquennio non possono essere prodotte in autocertificazione poiché trattasi di informazioni non in possesso della Pubblica Amministrazione. Invece delle suddette attestazioni possono essere prodotti i documenti fiscali emessi per le prestazioni svolte (ricevute e/o fatture) purché dalle medesime si evinca che la prestazione effettuata è di interpretariato LIS in simultanea.